La tua guida per conoscere il funzionamento di questa grande Compagnia Aerea Virtuale

 

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STATUTO ALLEGATO “A”

Art. 1. Denominazione
È costituita l’Associazione culturale e ricreativa senza scopo di lucro denominata:
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLO SIMULATO AEROSERVICE VIRTUAL AIRLINE

Art. 2. Sede
L’Associazione ha sede in GENOVA

Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.  
L’Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:
a) la divulgazione della conoscenza dei fondamenti del volo simulato come strumento di aggregazione sociale tra persone che condividono la stessa passione attraverso il network Ivao o, in caso di sua chiusura o cessazione, un network simile.
b) la sensibilizzazione e la promozione dei rapporti umani e l’educazione alla socialità
c) la divulgazione delle teorie e la promozione delle esercitazioni pratiche del volo simulato;
Per attuare le suddette finalità, l’Associazione darà vita a corsi e seminari, allo scopo di divulgare la conoscenza della semplicità e della grandezza di questi sistemi di vita che portano al benessere fisico, psichico e spirituale nostro e di chi ci circonda.
Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l’associazione potrà avviare iniziative di animazione e di educazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, spettacoli, ritrovi, feste a carattere polivalente e potrà occuparsi della promozione di attività legate alle pratiche previste dallo statuto.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.
Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire, lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.
L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, esercitare, in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:
- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;
- organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;
- svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all’estero;
- predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all’esercizio delle discipline previste dallo statuto;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire centri di ristorazione posti all’interno dei locali ove la stessa opera;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;
- svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art. 4. Durata
La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2031.

Art. 5. Soci
L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:
- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo
dell’Associazione.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni associato ha un voto.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.
Le quote associative non sono trasmissibili.
Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni;
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.
Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione dell’assemblea, a coloro che svolgono i corsi e per coloro che svolgono le attività amministrative e di segreteria.

Art. 6. Diritti e doveri degli associati
I soci hanno diritto:
- di frequentare i locali dell’Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell’apposito Regolamento;
- di partecipare all’assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.
I soci hanno il dovere:
- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione.
I soci potranno effettuare, su richiesta dell’Organo Amministrativo, approvata dall’Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 7. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo.
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Art. 8. L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.
La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.
L’assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell’adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.
L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
L’assemblea ordinaria delibera:
- l’elezione del Consiglio direttivo;
- l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.
Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell’Assemblea dei soci.

Art. 9. Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.
Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile annuale;
d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
e) eleggere al proprio interno  il Segretario e il Tesoriere;
f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
g) approvare il programma dell’Associazione;
h) fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
i) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;
j) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
La carica di amministratore è gratuita.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 10. Il Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 11. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) eventuali contributi volontari dei soci;
b) eventuali contributi volontari dei terzi;
c) eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano ai corsi;
d) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
h) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Art. 12. Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi,  riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13. Raccolta pubblica di fondi
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

 

Art. 14. Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti,  le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.
Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 15. Intrasmissibilità della quota associativa
L'eventuale contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 16. Scioglimento
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

Art. 17. Completezza dello Statuto
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

 


ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLO SIMULATO AEROSERVICE VIRTUAL AIRLINE - COD.FIS. 95134470103